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Adozioni casi particolari

Adozione in casi particolari

L’art. 44 della L. 184/1983 prevede alcuni casi in cui i minori, pur non essendo stati dichiarati in stato di adottabilità, possono essere adottati.
Tale adozione è consentita:
a) alle persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela entro il sesto grado ovvero da rapporto stabile, duraturo e preesistente alla perdita dei genitori;
b) al coniuge nei confronti del minore che sia figlio (anche adottivo) dell’altro coniuge;
c) quando il minore, orfano di entrambi i genitori, si trovi nelle condizioni di cui all’art. 3 della L. 104/92;
d) quando vi è la constatata impossibilità di affidamento preadottivo del minore ad una coppia di coniugi.
L’art. 44 prevede inoltre che anche chi non è coniugato può accedere all’adozione di cui alle lett. a), b) e d).

Una lettura estensiva di tale norma (che ha trovato l’avallo della Corte Costituzionale) ha consentito l’accesso all’adozione speciale non solo alle coppie di fatto, ma anche ai singles.

Per effetto dell’adozione speciale, il minore conserva i diritti legati al rapporto di discendenza (primo tra tutti i diritti ereditari), ed assume, altresì, quelli derivanti dal rapporto di adozione (sicchè aggiunge al proprio, il cognome degli adottanti).

Per effetto dell'adozione speciale gli adottanti vengono investiti in via esclusiva dell’esercizio della potestà genitoriale e dell’amministrazione dei beni  del minore (fatto salvo l’obbligo di redigerne il relativo inventario e trasmetterlo al Giudice Tutelare).

DOMANDA

La domanda di adozione speciale può essere presentata al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza del minore senza alcuna formalità e ad essa devono essere allegati i soli documenti che provino la sussistenza delle condizioni previste dalla legge.

REQUISITI

Perché possa farsi luogo all’adozione, è necessario il consenso sia dell’adottante che del minore che abbia compiuto quattordici anni. Se l’adottando ha dodici anni, deve essere sentito; mentre, se ha un’età ancora inferiore, l’opportunità di procedere alla sua audizione viene liberamente valutata dal Tribunale.

E’ inoltre richiesto l’assenso dei genitori del minore (salvo che sia impossibile acquisirlo per incapacità o irreperibilità degli stessi). L’eventuale dissenso dei genitori è vincolante solo nel caso in cui essi conservano la potestà genitoriale: in tal caso il Tribunale non può in nessun caso accogliere la domanda di adozione.

Ove, invece, il dissenso sia stato manifestato da genitori decaduti dalla potestà, il Tribunale può valutarne la fondatezza, con la conseguenza che, ove lo ritenga ingiustificato o contrario all’interesse del minore, può pronunciare comunque l’adozione.

 

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