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Tribunale per i Minorenni di Palermo
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Adozioni internazionali

La dichiarazione di disponibilità di una coppia all'adozione internazionale deve essere presentata al Tribunale dei Minorenni del distretto in cui risiede la coppia. La procedura è accessibile anche alle coppie di cittadini italiani residenti all'estero: in tal caso la dichiarazione di disponibilità deve essere inoltrata al Tribunale per i Minorenni del distretto dell'ultima residenza italiana o, in mancanza, al Tribunale per i Minorenni di Roma. Anche l’adozione internazionale è consentita solo alle coppie di coniugi (pur non essendo previsti per essa limiti temporali dalla data del matrimonio).

Unitamente alla dichiarazione di disponibilità , la coppia deve presentare in carta semplice ed in originale gli stessi documenti richiesti per l’adozione nazionale, e cioè:

  • certificati di nascita di entrambi i coniugi
  • certificato di matrimonio ed eventuale documentazione attestante la convivenza prima del matrimonio
  • certificato (ovvero autocertificazione) di residenza di entrambi i coniugi
  • certificato (ovvero autocertificazione) di stato di famiglia
  • dichiarazione di assenso all’adozione resa dai genitori di entrambi i coniugi davanti al segretario comunale (ovvero, in caso di decesso di alcuno dei genitori, relativo certificato di morte)
  • certificato di sana e robusta costituzione psico-fisica rilasciato da una struttura pubblica.

La procedura di adozione internazionale è gratuita fino all'emissione del decreto di idoneità.

ITER SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL’ADOZIONE

L’art. 30 della L. 184/1983 prevede che il decreto di idoneità contenga le “indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti al’adozione ed il minore da adottare”. Tra tali indicazioni rientra anche la specificazione del numero di bambini che una coppia può adottare, dell'esistenza tra di loro di un rapporto di fratria, della loro età e di ulteriori ed eventuali caratteristiche psicofisiche.
Una volta ottenuto il decreto di idoneità, la coppia deve attivarsi per avviare la successiva procedura relativa all'abbinamento ad uno o più minori stranieri.
A tal fine, entro un anno dalla notifica del decreto essa deve dare mandato ad un Ente Autorizzato (e cioè un ente che si occupa delle adozioni di minori provenienti da un determinato paese straniero, autorizzato ad espletare tale funzioni dalla Commissione Adozioni Internazionali).

COMMISSIONE ADOZIONI INTERNAZIONALI (CAI)

La Commissione Adozioni Internazionali è l’autorità centrale italiana per l’adozione internazionale e garantisce il rispetto della convenzione dell’Aja del 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. A tali fini collabora con le autorità centrali degli altri stati; autorizza gli enti ad occuparsi di adozione internazionale, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla legge; inserisce gli enti autorizzati in un apposito albo e vigila sul mantenimento dei requisiti richiesti dalla legge, eseguendo controlli e verifiche periodiche. Nella fase esecutiva la Commissione controlla che tutte le fasi dell’adozione internazionale rispondano all'interesse del minore ed autorizza l’ingresso in Italia dei minori stranieri adottati con la procedura innanzi indicata.
La Commissione Adozioni Internazionali può essere contattata al Numero Verde 800.002.393, dedicato alla informazione, assistenza e consulenza anche economica, per tutti coloro che desiderano avere ulteriori chiarimenti sulla adozione internazionale ovvero per tutti coloro che necessitano di comunicare problemi post-adottivi, ovvero all'indirizzo di posta elettronica lineacai@palazzochigi.it; o infine al numero di fax 06 67792167.

GLI ENTI AUTORIZZATI

Gli Enti Autorizzati hanno il compito di informare, formare ed affiancare la coppia nel percorso dell’adozione internazionale. Ciascun ente inoltre comunica con le autorità estere presso cui è accreditato, trasmettendo la dichiarazione di disponibilità all'adozione di una coppia e il decreto di idoneità ad essa rilasciato. Nel momento in cui il paese straniero propone all'Ente un minore adottabile, questi comunica alla coppia la proposta di incontro con tale minore e organizza l’incontro nel paese estero. Se tale incontro ha esito positivo, l’Ente ne dà notizia all'autorità estera competente ed assiste i coniugi in tutte le procedure da svolgersi all'estero fino alla pronuncia dell'adozione.
L’ente inoltre vigila sulla modalità di trasferimento del bambino in Italia e trasmette al Tribunale per i Minorenni informazioni sull'andamento del suo inserimento nella famiglia adottiva e sulle eventuali difficoltà che si sono riscontrate. La scelta dell’Ente Autorizzato da parte di una coppia è del tutto personale.
L’Albo degli Enti Autorizzati a cui una coppia idonea all'adozione internazionale può rivolgersi è consultabile anche on line sul sito: http://commissioneadozioni.it
Il mandato all'Ente Autorizzato prescelto dalla coppia, deve essere conferito entro un anno dalla notificazione del decreto di idoneità.
Decorso inutilmente l'anno il decreto perde efficacia; pertanto, ove la coppia in futuro volesse accedere all'adozione internazionale, dovrà reiterare la domanda e seguire nuovamente tutto l’iter.

ITER SUCCESSIVO ALL'ADOZIONE NEL PAESE STRANIERO

Ai sensi degli artt. 35 e 36 della L. 184/1983, dopo che nel paese straniero è stata pronunciata l’adozione di un minore, i coniugi, ottenuto il visto di ingresso al minore e rientrati in Italia, devono presentare al Tribunale per i Minorenni del distretto di residenza la domanda di trascrizione del provvedimento straniero (ove questo sia stato pronunciato da un paese aderente alla convenzione dell’Aja) ovvero la domanda di efficacia in Italia del provvedimento straniero (ove questo sia stato pronunciato da un paese non aderente alla convenzione dell’Aja).

Ricevuta la domanda,  il Tribunale convoca la coppia ed il minore o i minori adottati per un colloquio. Quindi, dopo avere acquisito il parere del P.M., adotta il provvedimento richiesto, che viene trasmesso allo Stato Civile del comune di residenza dei coniugi per le annotazioni di legge.

 

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