Benvenuto sul sito del Tribunale per i Minorenni di Palermo

Tribunale per i Minorenni di Palermo - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni di Palermo
Ti trovi in:

Adozioni nazionali

Quando la famiglia naturale appare stabilmente incapace di prestare ad un minore le cure necessarie ad una crescita serena e armoniosa, quest'ultimo viene dichiarato in stato di adottabilità con sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni.
A seguito di tale sentenza, vengono interrotti tutti i rapporti con la famiglia naturale e la potestà genitoriale viene affidata ad un tutore nominato dallo stesso Tribunale per i Minorenni, sino a che il minore non sia stato adottato da una famiglia.
Con l'adozione, infatti, il minore acquista la qualità di figlio legittimo dei genitori adottivi, a cui pertanto spetta in via esclusiva e stabile la potestà genitoriale.
Prima di pronunciare l’adozione definitiva di un minore a favore di una coppia, è necessario innanzitutto che la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità sia divenuta irrevocabile (cioè non più soggetta ad impugnazione). Il minore in stato di adottabilità viene quindi inserito in una famiglia selezionata dal Tribunale fra quelle istanti l'adozione, prima con un provvedimento di affidamento preadottivo (cfr. amplius infra) e, poi, trascorso positivamente un anno da tale affidamento, con sentenza di adozione definitiva. Anche prima che la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità sia divenuta irrevocabile, il minore può essere provvisoriamente collocato in una famiglia di aspiranti all’adozione. Si tratta del cd. affidamento a rischio giuridico per il quale occorre una specifica dichiarazione di disponibilità da parte delle coppie istanti l’adozione, sussistendo la possibilità che esso non si concluda con un’adozione definitiva).

REQUISITI PER L’ADOZIONE

I requisiti dell’adozione sono fissati dall’art. 6 della L. 184/1983. Secondo tale norma innanzitutto l’adozione è consentita ai coniugi uniti da vincolo matrimoniale da almeno 3 anni, tra i quali non sussiste né ha avuto luogo negli ultimi 3 anni separazione nemmeno di fatto. Se il matrimonio è stato contratto da meno di 3 anni, ma è stato preceduto da una convivenza stabile e continuativa per il periodo necessario al completamento del triennio, l’adozione è ugualmente consentita, purché i coniugi provino tali circostanze (che verranno valutate dal Tribunale). Viceversa, in nessun caso l’adozione legittimante è consentita alle coppie di fatto o alle persone singole. Deve inoltre sussistere una differenza di età tra i coniugi adottanti e il minore da adottare: la differenza minima di età tra ciascun adottante e il minore è di 18 anni; la differenza massima di età tra ciascun adottante e il minore è di 45 anni. Il limite della differenza massima (di 45 anni) può essere superato nei seguenti casi: quando il Tribunale accerta che dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore quando i coniugi adottanti sono già genitori di figli (naturali o adottivi) dei quali almeno uno minore di età quando l’adozione riguarda un fratello o una sorella di un minore già adottato dalla coppia quando il limite è superato da uno solo dei coniugi, in misura non superiore a 10 anni. Infine i coniugi devono essere idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

DOMANDA DI ADOZIONE

Le coppie istanti l’adozione devono dare la propria disponibilità con dichiarazione resa direttamente al Tribunale per i Minorenni. E’ opportuno che tale dichiarazione di disponibilità sia preceduta da un percorso di orientamento, da effettuarsi presso i servizi socio-sanitari presenti sul territorio di residenza (ad esempio a Palermo, sono presenti l’Unità Operativa Adozioni presso il servizio sociale, e il Servizio di Psicologia - U.O. Affidamenti e Adozioni - presso l’ASP). A norma dell’art. 22 della L. 184/1983, la dichiarazione di disponibilità all’adozione può essere presentata a qualunque Tribunale per i Minorenni. E’ possibile presentare anche domande successive a più Tribunali: in tal caso occorre dare comunicazione ai Tribunali precedentemente aditi. La dichiarazione di disponibilità all’adozione è inoltre valida per tre anni, scaduti i quali decade ma può essere sempre rinnovata con la presentazione di una nuova domanda. Unitamente alla domanda di adozione, devono essere presentati i seguenti documenti in carta semplice e in originale: certificati di nascita di entrambi i coniugi certificato di matrimonio ed eventuale documentazione attestante la convivenza prima del matrimonio certificato (ovvero autocertificazione) di residenza di entrambi i coniugi certificato (ovvero autocertificazione) di stato di famiglia dichiarazione di assenso all’adozione resa dai genitori di entrambi i coniugi davanti al segretario comunale (ovvero, in caso di decesso di alcuno dei genitori, relativo certificato di morte) certificato di sana e robusta costituzione psico-fisica rilasciato da una struttura pubblica. In caso di presentazione di una o più dichiarazioni di disponibilità all’adozione presso Tribunali per i mInorenni diversi da quello del luogo di residenza dlela coppia, e' opportuno allegare anche la relazione socio-ambientale redatta dai servizi presenti sul territorio e ogni altra documentazione utile ai fini della vlutazione della domanda. La procedura di adozione nazionale è completamente gratuita.

ITER SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL’ADOZIONE

Ricevuta la domanda e i documenti allegati, il Tribunale per i Minorenni richiede alle autorità di P.S. informazioni di polizia su entrambi i coniugi, acquisisce i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ed incarica i servizi presenti sul territorio di approfondire stile e condizioni di vita, profilo psicologico e motivazioni all'adozione. I servizi incaricati dal Tribunale convocano i coniugi per • acquisire informazioni sulla loro situazione sociale, personale, familiare, relazionale e sulle motivazioni del progetto adottivo • prepararli in maniera più approfondita e specifica sul significato e sui contenuti dell’adozione (con particolare riferimento alla differenza tra genitorialità naturale e genitorialità adottiva, alle esperienze di vittimizzazione anche sessuale da cui spesso provengono i minori dichiarati adottabili, alle problematiche di cui essi sono naturalmente portatori ed alle loro esigenze di cura connesse anche alle disabilità ed alle patologie da cui spesso essi sono affetti); sull’iter adozionale, sul significato, sulle implicazioni e sulle conseguenze dell’accettazione del rischio giuridico; • valutare, attraverso una serie di colloqui conoscitivi, la capacità della coppia rispetto alla genitorialità adottiva. Il Tribunale per i Minorenni di Palermo, acquisite tutte le informazioni richieste, convoca la coppia istante l’adozione. Dopo il colloquio, il fascicolo relativo alla coppia viene inserito in un apposito schedario, non essendo previsto dalla legge alcun provvedimento che dichiari l'idoneità/inidoneità degli aspiranti all’adozione. Al fine di scegliere la famiglia adottiva, il Tribunale effettua una selezione tra le coppie presenti nel detto schedario, seguendo innanzitutto un criterio cronologico e quindi comparandole per individuare quella che in concreto risponde maggiormente alle esigenze ed ai bisogni del minore. Una volta selezionata una coppia, il Tribunale dispone adeguate e graduali modalità di incontro con il minore; e, successivamente, se la conoscenza e la frequentazione procedono positivamente, dispone il l’affidamento preadottivo ovvero il collocamento provvisorio del minore presso tale coppia .

AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

L’affidamento preadottivo viene disposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità. Esso serve per verificare l’instaurarsi di un legame positivo e funzionale tra il minore e gli affidatari. A tal fine il Tribunale vigila sul suo andamento, avvalendosi anche dei servizi sociiali e consultoriali presenti sul territorio. Il periodo di affidamento preadottivo è di un anno e, nel corso della sua durata, alla coppia sono riconosciuti gli stessi poteri-doveri propri degli affidatari, mentre spettano al tutore provvisorio (che viene nominato al minore con la sentenza dichiarativa dllo stato di adottabilità) le decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti il minore. Quest’ultimo, inoltre, durante tutto l’arco dell’affidamento, conserva le generalità acquisite con la nascita (in particolare il cognome del padre naturale). Trascorso positivamente un anno dall’affidamento preadottivo ed acquisito il parere favorevole del P.M. e dei servizi incaricati del relativo monitoraggio e sostegno, viene pronunciata a favore della coppia la sentenza di adozione definitiva. Da quel momento, il minore assume a tutti gli effetti la qualità di figlio della coppia, e ne assume il cognome. La sentenza viene trascritta sull’atto di nascita del minore, il cui originale (contenente l’indicazione nominativa dei genitori naturali) non può essere rilasciato ad alcuno, salvo che su autorizzazione dell’A.G..

COLLOCAMENTO PROVVISORIO CD. A RISCHIO GIURIDICO

Prima che la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità sia definitiva, il minore può essere collocato in via provvisoria in una famiglia di aspiranti all’adozione che abbia dato disponibilità anche a tale tipo di affidamento cd. a rischio giuridico. Durante il periodo di collocamento provvisorio, alla coppia sono riconosciuti i poteri-doveri propri degli affidatari. Se, nel corso di tale periodo, la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore diviene definitiva, può essere pronunciato l’affidamento preadottivo. In tal caso, il periodo di collocamento provvisorio può essere computato ai fini del calcolo dell’anno di affidamento preadottivo, il cui decorso è necessario per pronunciare l’adozione definitiva. Se, viceversa, la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore viene revocata, il collocamento provvisorio non può in nessun caso evolvere in affidamento preadottivo.

 

 

Lista degli allegati

Allegati

Torna a inizio pagina Collapse