Benvenuto sul sito del Tribunale per i Minorenni di Palermo

Tribunale per i Minorenni di Palermo - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni di Palermo
Ti trovi in:

Richiesta delle origini

L'art. 28 L.184/1983 prevede espressamente il dovere dei genitori adottivi di informare il minore della sua condizione, pur attribuendo loro la scelta dei modi e dei tempi più opportuni per provvedervi.
Tale dovere è stato posto nella consapevolezza che il segreto mantenuto dai genitori adottivi sulle origini del figlio può essere per quest’ultimo causa di sofferenze o addirittura di psicopatologie.
L’analisi della casistica offerta dalle esperienze di adozione ha infatti comprovato che la maggior parte degli adulti che ha appreso tardivamente la propria origine si è sentita gravemente offesa nella dignità personale, nonchè profondamente addolorata dal fatto di ignorare la sua reale identità.
L’indicazione suggerita dall’esperienza è quella che i genitori adottivi mantengano il segreto solo sulle informazioni più delicate che riguardano la famiglia di origine del figlio, fino a che quest’ultimo non sarà in grado di recepirle senza rimanerne traumatizzato (celando in ogni caso tali informazioni ai terzi e dando in tal modo solo al figlio, una volta che ne sarà stato informato, la facoltà di decidere se e con chi condividerle).
Il dovere dei genitori adottivi di informare il figlio della sua condizione può pertanto essere scomposto in questi tre impegni:

  • trasmettergli al più presto tutte le informazioni disponibili;
  • garantirgli la riservatezza assoluta sulle informazioni riguardanti la sua famiglia naturale che non possono essergli rivelate subito;
  • fornirgli senza ritardo tali nformazioni non appena sarà in grado di recepirle.

Il secondo comma del citato articolo 28 della L. 184/1983 prevede che tutte le attestazioni di stato civile siano rilasciate con la indicazione esclusiva del cognome assunto dall’adottato a seguito dell’adozione, senza alcun riferimento ai suoi genitori naturali e allo status di adottato.
E' perciò fatto divieto agli ufficiali di stato civile e di anagrafe di rilasciare a chiunque notizie, informazioni, certificati, estratti o copie da cui possa risultare il rapporto di adozione, salvo che ciò sia stato espressamente autorizzato dal Tribunale per i Minorenni.
L’autorizzazione a conoscere l’identità dei genitori naturali può essere concessa :

  • al soggetto adottato che abbia compiuto la maggiore età, se sussistono “gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica";
  • ai genitori adottivi di minori, se, oltre alla sussistenza di gravi e comprovati motivi, si accerti che le informazioni siano precedute e accompagnate da adeguata assistenza al minore al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, in caso di necessità ed urgenza correlati ad un grave pericolo per la salute per il minore adottato.

Il soggetto adottato che ha compiuto il 25° anno di età può accedere, oltre che alla conoscenza della sola identità dei genitori naturali, anche alle informazioni che riguardano la sua origine (e cioè la sua storia e quella del padre e della madre naturali), previa, anche in questo caso, autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.
Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla valutazione che la completa conoscenza da parte dell'adottato di notizie particolarmente dolorose e delicate sui genitori naturali gli comporti un “turbamento all’equilibrio psicofisico”.
Anche prima del raggiungimento del 25esimo anno, l'adottato maggiorenne può fare istanza di conoscere (anche) le proprie origini, ma anche in tal caso l’autorizzazione del Tribunale è subordinata all’ulteriore accertamento della sussistenza di “gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica”.
La conoscenza delle proprie origini non può avere ad oggetto anche l'identità e la storia di eventuali fratelli e/o sorelle andati a loro volta in adozione, in quanto ciò violerebbe il diritto alla privacy di questi ultimi.
Tale conoscenza infine è sempre esclusa nelle ipotesi in cui l’adottato è nato da madre che al momento del parto ha dichiarato di non volere essere nominata. In tal caso il legislatore scelto di privilegiare la volontà (e il diritto della donna) di rimanere del tutto anonima.
Il Tribunale, pertanto, una volta riscontrata che l’istante è “nato da madre che non vuole essere nominata”, deve senz’altro rigettarne la richiesta, senza poter condurre alcuna istruttoria.

Lista degli allegati

Allegati

Torna a inizio pagina Collapse