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Affidamenti familiari

Affidamento familiare

Se l’incapacità della famiglia naturale ha carattere temporaneo (in quanto dipende da cause contingenti e superabili) il minore può essere affidato ad un’altra famiglia o anche ad una persona singola, al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione.
L’affidamento familiare è esplicitamente previsto dall’art. 4 della L. 184/1983,  secondo cui esso è disposto:
1.    dal Servizio Sociale con provvedimento reso esecutivo dal Giudice Tutelare, nel caso in cui vi sia il consenso dei genitori naturali esercenti la potestà sul minore ovvero del tutore;
2.    dal Tribunale per i Minorenni, ove manchi l’assenso dei genitori naturali esercenti la potestà sul minore ovvero del tutore.
Secondo la previsione normativa, inoltre, l’affidamento ha durata temporanea (e in ogni caso viene a cessare nel momento in cui vengono meno gli impedimenti della famiglia naturale). Esso non comporta il venir meno dei rapporti tra il minore e la famiglia di origine.
Attribuisce agli affidatari il potere/dovere di accogliere il minore presso di loro, provvedere al suo mantenimento, istruzione, educazione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale.

REQUISITI

Possono accedere all’istituto dell’affidamento:
•       famiglie anche con figli naturali
•       coppie di fatto
•       singles

DOMANDA DI AFFIDAMENTO

Gli interessati possono dare la propria disponibilità con dichiarazione resa direttamente al Tribunale per i Minorenni ovvero ai servizi presenti sul territorio.
E’ opportuno che tale dichiarazione di disponibilità sia preceduta, accompagnata o seguita da un percorso di formazione che aiuti i richiedenti a comprendere il significato e i contenuti dell’affidamento, le caratteristiche e le problematiche sia dei minori che necessitano di assistenza sia delle loro famiglie di origine, nonché le modalità attraverso le quali agevolare i rapporti tra loro e favorire il reinserimento dei minori nella famiglia naturale, ove possibile.
A tali fini, nella città di Palermo sono stati istituiti, presso il Servizio Sociale del Comune, l’Unità Operativa Affidamenti Familiari, e presso l’ASP, il Servizio di Psicologia, U.O. Adozioni e Affidamenti.
Gli operatori di tali servizi si occupano anche della fase successiva all’affidamento, prestando l’opportuno sostegno successivo alle famiglie affidatarie ed al minore.
Affidamento sine die
L’esperienza maturata nel corso degli anni ha messo in luce l’esistenza di un elevato numero di minori allontanati dalle famiglie di origine e ricoverati nelle varie comunità presenti sul territorio, per i quali tuttavia non è ipotizzabile un progetto adottivo.
La comune riflessione sulla necessità di offrire a tali minori la possibilità di sperimentare una risorsa familiare significativa e potenzialmente duratura, ha indotto a promuovere un’esperienza non identificabile propriamente né con l’affidamento temporaneo in senso stretto né con l’adozione, denominata affidamento familiare sine die (e cioè senza l’iniziale preordinazione di un termine finale).

REQUISITI

L’affidamento sine die è accessibile a tutti i soggetti (coniugi, coppie di fatto e singles) la cui disponibilità all’accoglienza di un minore sia potenzialmente flessibile ed aperta a future evoluzioni , nella consapevolezza del valore assoluto insito nel dare a un bambino il sostegno e le cure di cui necessita.
L’affidamento sine die, infatti, nell'offrire ad un minore (prevalentemente in età scolare) una valida alternativa alla prolungata permanenza in una comunità, può consentirgli, grazie alla sperimentazione quotidiana di un sistema familiare adeguato e funzionale, di sviluppare un attaccamento sempre più forte, sino a chiedere lui stesso di farne parte. In tal caso, l’affidamento potrebbe sfociare in un’adozione speciale ai sensi dell’art. 44 lett. d) [v. pagina dedicata].
Nel caso in cui, invece, si creino le condizioni per un rientro del minore nella famiglia di origine, egli vi tornerà con una ricchezza di esperienza che avranno senz'altro influito positivamente sulla formazione del suo mondo interiore e delle sue modalità relazionali.

DOMANDA

I soggetti interessati a questo tipo di accoglienza possono manifestare la propria disponibilità direttamente al Tribunale, con una domanda in carta semplice senza alcuna formalità.
E’ auspicabile che anche tale disponibilità sia preceduta da un percorso di preparazione e formazione, attraverso il quale acquisire consapevolezza delle problematiche e delle implicazioni di tali tipi di affidamenti, prima tra tutte quelle conseguenti alla possibile necessità di mantenere i rapporti tra il minore e la famiglia di origine.
Durante l’affidamento, i poteri/doveri degli affidatari sono quelli di accogliere il minore, provvedere al suo mantenimento, istruzione, educazione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale.
Ove l’affidamento esiti in una adozione speciale, da quel momento l’affidatario assumerà la veste di adottante e con essa, l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale sul minore (cfr. amplius infra sezione ADOZIONE SPECIALE).

ITER PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Ricevuta la disponibilità all'affidamento sine die da parte di una coppia, il Tribunale richiederà ai servizi presenti sul territorio una indagine e una valutazione della coppia. Inoltre svolgerà, a mezzo di un proprio esperto, uno o più colloqui con l'istante.
 

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