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Tribunale per i Minorenni di Palermo
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Adozioni internazionali

L'istanza per accedere l'idoneità all'adozione internazionale deve essere presentata al Tribunale per i minorenni del distretto giudiziario a cui appartiene il comune dove gli interessati hanno stabilito la propria residenza. (v. su https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/giustizia_map a quale distretto giudiziario appartiene il tuo comune), per i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE di uno dei comuni italiani, deve essere indirizzata al Tribunale per i minorenni del distretto giudiziario a cui appartiene il comune.

Sono richiesti i seguenti documenti e dichiarazioni:

  • certificati di nascita;
  • certificato di matrimonio ed eventuale documentazione attestante la convivenza prima del matrimonio;
  • certificato (ovvero autocertificazione) di residenza;
  • certificato (ovvero autocertificazione) di stato di famiglia;
  • dichiarazione di assenso all’adozione resa dai genitori dei proponenti davanti al segretario comunale (ovvero, in caso di decesso di alcuno dei genitori, relativo certificato di morte);
  • certificato di sana e robusta costituzione psico-fisica rilasciato da una struttura pubblica.

La procedura di adozione internazionale è gratuita fino all'emissione del decreto di idoneità.

ITER SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL’ADOZIONE

L’art. 30 della L. 184/1983 prevede che il decreto di idoneità contenga le “indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare”. Tra tali indicazioni rientra anche la specificazione del numero di minori che si è disponibili ad adottare, dell'esistenza tra di loro di un rapporto di fratria, della loro età e di ulteriori ed eventuali caratteristiche psicofisiche.
Una volta rilasciato il decreto di idoneità, gli interessati devono attivarsi per avviare la successiva procedura relativa all'abbinamento ad uno o più minori stranieri.
A tal fine, entro un anno dalla notifica del decreto essi devono conferire mandato ad un Ente Autorizzato (e cioè un ente che si occupa delle adozioni di minori provenienti da un determinato paese straniero, autorizzato ad espletare tale funzioni dalla Commissione Adozioni Internazionali).

COMMISSIONE ADOZIONI INTERNAZIONALI (CAI)

La Commissione Adozioni Internazionali è l’autorità centrale italiana per l’adozione internazionale e garantisce il rispetto della convenzione dell’Aja del 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. A tali fini collabora con le autorità centrali degli altri stati; autorizza gli enti ad occuparsi di adozione internazionale, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla legge; inserisce gli enti autorizzati in un apposito albo e vigila sul mantenimento dei requisiti richiesti dalla legge, eseguendo controlli e verifiche periodiche. Nella fase esecutiva la Commissione controlla che tutte le fasi dell’adozione internazionale rispondano all'interesse del minore ed autorizza l’ingresso in Italia dei minori stranieri adottati con la procedura innanzi indicata.
La Commissione può essere contattata al Numero Verde 800.002.393, dedicato alla informazione, assistenza e consulenza anche economica per tutti coloro che desiderano avere ulteriori chiarimenti sulla adozione internazionale ovvero per tutti coloro che necessitano di comunicare problemi post-adottivi; all'indirizzo di posta elettronica lineacai@palazzochigi.it; al numero di fax 06 67792167; al sito.

https://www.commissioneadozioni.it

GLI ENTI AUTORIZZATI

Gli Enti Autorizzati hanno il compito di informare, formare ed affiancare gli interessati nel percorso dell’adozione internazionale. Ciascun ente inoltre comunica con le autorità estere presso cui è accreditato, trasmettendo la dichiarazione di disponibilità degli aspiranti adottanti e il decreto di idoneità ad essa rilasciato. L’ente inoltre vigila sulla modalità di trasferimento del o dei minori in Italia e trasmette al Tribunale per i minorenni competente informazioni sull'andamento del suo inserimento nella famiglia adottiva e sulle eventuali difficoltà che si sono riscontrate. La scelta dell’Ente Autorizzato è del tutto personale.
L’Albo degli Enti Autorizzati a cui una coppia idonea all'adozione internazionale può rivolgersi è consultabile sul sito:

https://www.commissioneadozioni.it

Il mandato deve essere conferito entro un anno dalla notifica del decreto di idoneità.
Decorso inutilmente l'anno, il decreto perde efficacia; pertanto, ove gli interessati in futuro volessero accedere all'adozione internazionale, dovranno ripetere la domanda e seguire nuovamente tutto l’iter.

ITER SUCCESSIVO

Ai sensi degli artt. 35 e 36 della L. 184/1983, dopo che nel paese straniero è stata pronunciata l’adozione o l'affidamento di un minore, i genitori adottivi, ottenuto il visto di ingresso del o dei minori in Italia, devono promuovere presso Tribunale per i minorenni del distretto di residenza il procedimento (fascicolo) per la trascrizione o dichiarazione di efficacia  del provvedimento straniero (vedi allegato a fine pagina).

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 29 gennaio 2025 che ha dichiarato illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, anche le persone singole possono accedere all’adozione di un minore straniero residente all’estero secondo le modalità e le procedure previste dagli ordinamenti dei singoli stati. Informazioni sulla legislazione degli stati esteri sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissione per le adozioni internazionali.

https://www.commissioneadozioni.it/notizie/adozioni-internazionali-da-parte-di-persona-singole

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