Quando la famiglia naturale appare stabilmente incapace di prestare ad un minore le cure necessarie ad una crescita serena e armoniosa, quest'ultimo viene dichiarato in stato di adottabilità con sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni. A seguito di tale sentenza vengono interrotti tutti i rapporti con la famiglia naturale e la potestà genitoriale viene affidata ad un tutore nominato dallo stesso Tribunale sino a che il minore non sia stato adottato da una famiglia. Con l'adozione, infatti, il minore acquista la qualità di figlio legittimo dei genitori adottivi, a cui pertanto spetta in via esclusiva e stabile la potestà genitoriale. Prima di pronunciare l’adozione definitiva è necessario innanzitutto che la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità sia divenuta irrevocabile (cioè non più soggetta ad impugnazione). Il minore in stato di adottabilità viene quindi inserito in una famiglia selezionata dal Tribunale fra quelle istanti l'adozione: prima con un provvedimento di affidamento preadottivo; dopo, trascorso positivamente un anno da tale affidamento, con sentenza di adozione definitiva. Anche prima che la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità sia divenuta irrevocabile, il minore può essere provvisoriamente collocato in una famiglia di aspiranti all’adozione. Si tratta del cd. 'affidamento a rischio giuridico' per il quale occorre una specifica dichiarazione di disponibilità da parte degli istanti all’adozione, sussistendo la possibilità che esso non si concluda con un provvedimento definitivo.
REQUISITI PER L’ADOZIONE
I requisiti dell’adozione sono fissati dall’art. 6 della L. 184/1983. Secondo tale norma innanzitutto è consentita ai coniugi uniti da vincolo matrimoniale da almeno tre anni, tra i quali non sussiste né ha avuto luogo negli ultimi tre anni separazione nemmeno di fatto. Se il matrimonio è stato contratto da un tempo inferiore ma è stato preceduto da una convivenza stabile e continuativa per il periodo necessario al completamento del triennio, l’adozione è ugualmente consentita purché i coniugi provino tali circostanze. Viceversa, in nessun caso l’adozione legittimante è consentita alle coppie di fatto o alle persone singole. Deve inoltre sussistere una differenza di età tra gli adottanti e il minore: la differenza minima è di 18 anni; la differenza massima è di 45 anni. Il limite della differenza massima (di 45 anni) può essere superato nei seguenti casi: quando il Tribunale accerta che dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore; quando i coniugi adottanti sono già genitori di figli (naturali o adottivi) dei quali almeno uno minore di età; quando l’adozione riguarda un fratello o una sorella di un minore già adottato nella circostanza in cui il limite di età è superato da uno solo dei coniugi in misura non superiore a 10 anni.
DOMANDA DI ADOZIONE
Le coppie devono dare la propria disponibilità con dichiarazione resa direttamente al Tribunale per i minorenni. Prima di risolversi a depositare la domanda è opportuno partecipare ai corsi di formazione e orientamento all'adozione che sono organizzati con regolarità dai servizi sociosanitari presenti sul territorio (per es. a Palermo, l’Unità Operativa Adozioni presso il servizio sociale, e il Servizio di Psicologia - U.O. Affidamenti e Adozioni - presso l’ASP). A norma dell’art. 22 della L. 184/1983, la dichiarazione di disponibilità può essere presentata a qualunque Tribunale per i minorenni: in tal caso occorre dare comunicazione ai Tribunali precedentemente aditi. La domanda è valida per tre anni, rinnovabili sino al permanere dei requisiti.
In caso di presentazione di una o più dichiarazioni di disponibilità all’adozione presso Tribunali per i minorenni diversi da quello del luogo di residenza è opportuno allegare anche la relazione socio-ambientale redatta dai servizi presenti sul territorio e ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione della domanda. La procedura di adozione nazionale è esente da bollo e non soggetta al versamento del contributo unico unificato.
ITER SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL’ADOZIONE
Ricevuta la domanda completa dei documenti allegati, il Tribunale per i minorenni richiede alle autorità di pubblica sicurezza informazioni sugli istanti; acquisisce i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; incarica i servizi presenti sul territorio di approfondire lo stile e condizioni di vita, di valutare il profilo psicologico e le motivazioni degli istanti all'adozione. I servizi convocano i coniugi per acquisire informazioni sulla loro situazione sociale, personale, familiare, relazionale e sulle motivazioni del progetto adottivo; li informano in maniera più approfondita e specifica sul significato e sui contenuti dell’adozione; sulla differenza tra genitorialità naturale e genitorialità adottiva; espongono le esperienze di vittimizzazione in alcuni casi subite dai minori dichiarati adottabili, le problematiche di cui essi sono naturalmente portatori, le esigenze di cura connesse alle disabilità ed alle patologie da cui possono essere sono affetti; chiariscono il significato, le implicazioni, e le eventuali conseguenze a cui si può incorrere con l'accettazione del 'rischio giuridico'. Il Tribunale per i minorenni di Palermo, acquisite tutte le informazioni richieste, convoca la coppia istante l’adozione. Dopo il colloquio, il fascicolo relativo è inserito in un apposito schedario, non essendo previsto dalla legge alcun provvedimento che dichiari l'idoneità/inidoneità degli aspiranti all’adozione. Al fine di scegliere la famiglia adottiva il Tribunale effettua una selezione tra le coppie presenti nel detto schedario, seguendo innanzitutto un criterio cronologico, e quindi comparandole per individuare quella che in concreto risponde maggiormente alle esigenze ed ai bisogni del minore. Una volta selezionata una coppia, il Tribunale dispone adeguate e graduali modalità di incontro con il minore; successivamente, se la conoscenza e la frequentazione procedono positivamente, dispone il l’affidamento preadottivo ovvero il collocamento provvisorio del minore presso tale coppia .
AFFIDAMENTO PREADOTTIVO
L’affidamento preadottivo è disposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità. Esso serve per verificare l’instaurarsi di un legame positivo e funzionale tra il minore e gli affidatari. A tal fine il Tribunale vigila sul suo andamento, avvalendosi anche dei servizi sociali e consultoriali presenti sul territorio. Il periodo di affidamento preadottivo è di un anno; nel corso della sua durata gli affidatari sono riconosciuti i poteri-doveri stabiliti dalla legge per l'affidamento temporaneo di minori, mentre spettano al tutore provvisorio le decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti il minore. Quest’ultimo, inoltre, durante tutto l’arco dell’affidamento, conserva le generalità acquisite con la nascita. Trascorso positivamente un anno di convivenza familiare, sentiti i pareri favorevoli P.M. e dei servizi incaricati del relativo monitoraggio e sostegno, è pronunciata la sentenza che fa luogo all'adozione da parte degli affidatari. Da quel momento il minore assume a tutti gli effetti la qualità di figlio legittimo e assume il cognome scelto dagli adottanti. La sentenza è trascritta sull’atto di nascita del minore, il cui originale (contenente l’indicazione nominativa dei genitori naturali) non può essere rilasciato ad alcuno, salvo su autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.
COLLOCAMENTO PROVVISORIO CD. A RISCHIO GIURIDICO
Prima che la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità sia definitiva, il minore può essere collocato in via provvisoria in una famiglia di aspiranti all’adozione che abbia dato disponibilità anche a tale tipo di affidamento cd. a rischio giuridico. Durante il periodo di collocamento provvisorio, alla coppia sono riconosciuti i poteri-doveri propri degli affidatari. Se, nel corso di tale periodo, la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore diviene definitiva, può essere pronunciato l’affidamento preadottivo. In tal caso, il periodo di collocamento provvisorio può essere computato ai fini del calcolo dell’anno di affidamento preadottivo, il cui decorso è necessario per pronunciare l’adozione definitiva. Se, viceversa, la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore viene revocata, il collocamento provvisorio non può in nessun caso evolvere in affidamento preadottivo.
La domanda ha validità di tre anni dall'apertura del fascicolo. Alla scadenza se la coppia intende riproporsi per l'adozione dovrà provvedere al rinnovo.
Le firme autografe degli istanti e dei genitori viventi, per la parte in modulistica a loro riservata, devono essere apposte in presenza degli addetti di cancelleria presso questo tribunale oppure, in alternativa, presso il funzionario comunale delegato per le autentiche.
La documentazione completa in originale, integrabile a richiesta in qualsiasi momento del procedimento, può essere dopositata di persona durante gli orari di ricevimento (v. per informazione alla pagina dedicata) oppure inviata avvalendosi di un servizio di consegna postale.