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Tribunale per i Minorenni di Palermo - Ministero della Giustizia

Tribunale per i Minorenni di Palermo
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Competenza per materia

Il Tribunale per i Minorenni  non ha una competenza generale per tutti gli affari civili riguardanti i minorenni e  le sue singole attribuzioni sono previste prevalentemente dall’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché da singole disposizioni dello stesso codice civile  e di leggi speciali.

Limitandosi ad un sommario esame delle tematiche legate agli interventi nel settore civile, qui di seguito vengono indicate quelle principali che, per importanza o frequenza, si affrontano nel Tribunale per i Minorenni di Palermo:

- adozione (artt. 1 e ss. Legge 184/1983);

- autorizzazione ad avere informazioni sulle proprie origini da parte dei minori adottati (art 28 Legge 184/1983);

- procedimenti di controllo sulle modalità di esercizio delle responsabilità (già potestà) genitoriale e a tutela di minori in situazioni di pregiudizio (artt. 330 - 333 c.c.). Tali procedimenti si aprono su ricorso del Pubblico Ministero minorile ovvero del genitore o dei parenti di un minore. Sono finalizzati ad accertare la sussistenza di condizioni di pregiudizio del bambino dovute a violazioni dei doveri genitoriali, in presenza delle quali il Giudice può adottare ogni “provvedimento conveniente” per la tutela del minore (invio a servizi socio assistenziali e specialistici per interventi di sostegno alla famiglia e, nei casi più gravi, l’allontanamento del dalla residenza familiare e la dichiarazione di decadenza dei genitori dalla responsabilità – già potestà – genitoriale;"

- affidamento familiare del minore ( 4 L.184/1983);

- autorizzazione al matrimonio del minorenne (art 84 cc). Il procedimento non prevede l’obbligo di assistenza tecnica legale sicchè l’istanza può dunque essere presentata direttamente dagli interessati presso la Cancelleria Civile del Tribunale per i Minorenni;

- interdizione e inabilitazione nell'anno antecedente quello del raggiungimento della maggiore età (art. 40 disp. att. cod. civ.).

- autorizzazione ai genitori stranieri a permanere in Italia (art 31 L 286/1998). Il Tribunale per i Minorenni può autorizzare in via temporanea l’ingresso ovvero la permanenza in Italia dei genitori di un minore straniero che si trova sul territorio dello Stato, per gravi motivi connessi al suo sviluppo psico – fisico, anche in deroga alla normativa sull'immigrazione e dei flussi migratori. L’autorizzazione è disposta nell’esclusivo interesse del minore, sancito dalle normative internazionali (cfr. in particolare, art.3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con la L.176/1991). Anche tale procedimento non prevede l’obbligo di assistenza tecnica legale sicchè l’istanza può dunque essere presentata direttamente dagli interessati presso la Cancelleria Civile del Tribunale per i Minorenni ( vedi sezione modulistica);

- ratifica delle misure di accoglienza e tutele dei minori stranieri non accompagnati.

- rimpatrio dei minori sottratti (Convenzione dell'Afa 25.10.1980 ratificata con legge 15.1.1994 n. 64). Si tratta dei procedimenti relativi alla c.d.   “sottrazione internazionale di  minori” , espressione con cui si indica l’ipotesi  in cui un minore viene illecitamente condotto o trattenuto all’estero ad opera di uno dei genitori che non esercita in via esclusiva la custodia su di lui, senza l’autorizzazione dell’altro genitore. In questi casi Il Tribunale per i minorenni è competente a decidere sulla richiesta di rimpatrio del  minore illegittimamente condotto o trattenuto in Italia, avanzata davanti all’Autorità Centrale istituita presso il Ministero di Giustizia dal genitore che non ha prestato il suo consenso all’espatrio. Per le procedure da attivare  cfr. La guida del Ministero degli affari esteri in materia di sottrazione internazionale dei minori 

- rimozione del genitore dall'amministrazione dei beni del minore o la privazione dello stesso dall'usufrutto legale (art.334 – 335 Cod. civ.);

- autorizzazione del tutore alla continuazione di un'impresa commerciale nel suo interesse (art.371, u. co., Cod. civ.);

- disciplina dell'amministrazione del fondo patrimoniale alla cessazione del vincolo matrimoniale quando vi siano figli minorenni (art.171 Cod. civ.);


Il Tribunale per i minorenni è competente per  tutti i  reati commessi da coloro che al momento del fatto erano minorenni.

Il minore infraquattordicenne è considerato dal legislatore non imputabile per difetto della capacità di intendere e volere (art. 97 c.p.).Tuttavia in questi casi può essergli applicata la misura di sicurezza delle prescrizioni, della permanenza in casa ovvero  del collocamento in comunità qualora se ne accerti la pericolosità sociale.

Il Tribunale per i minorenni di Palermo è territorialmente competente per tutti i reati  commessi da minorenni nelle provincie di Palermo, Trapani ed Agrigento.

Proprio in considerazione della minore età dell’autore del reato e della sua personalità ancora in evoluzione, il procedimento penale, pur essendo regolato, come quello previsto a carico di soggetti maggiorenni,  dalle norme  del codice di procedura penale, presenta le particolari specificità disposte dal D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 per adeguarlo alla personalità  e alle esigenze educative  del minorenne .

Al fine di agevolare l’avvio di chiunque vi abbia interesse di un percorso di conoscenza e di orientamento, qui di seguito abbiamo fornito   un sommario esame delle principali  caratteristiche del procedimento penale minorile .

Innanzitutto occorre evidenziare che il giudice minorile è collegiale: esso  è composto, oltre che da giudici togati anche da  giudici onorari,  un uomo e una donna, esperti in materia, che hanno il compito specifico di contribuire alla valutazione della personalità del minore.   Partecipano ,poi,  al processo  i genitori e gli operatori del USSM  (ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni dell’amministrazione della giustizia- art. 6 d.p.r. 448\88).

Quanto ai genitori la loro presenza è prevista al fine di garantire, secondo l’art. 12 d.p.r. 448\88, assistenza affettiva e psicologica al minore, ma non è infrequente che  venga loro richiesta  una collaborazione   più attiva  sia per acquisire maggiori elementi di conoscenza sul giovane, sia per stimolare  il coinvolgimento di tutto il nucleo familiare negli interventi a  sostegno del minore.

In ogni stato e  grado del procedimento l’Autorità giudiziaria  minorile  (Tribunale e Procura) si avvale dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia (USSM) e dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. Tali servizi hanno il compito di  relazionare sulle condizioni di vita personali e familiari del minore, sulla sua personalità, di proporre le attività più utili per il minore e  predisporre, ove possibile, un progetto educativo individualizzato.

Non è prevista la costituzione di parte civile della  persona offesa .

In ogni stato e grado del procedimento l’Autorità giudiziaria  minorile  (Tribunale e Procura), con il consenso dell’autore e\o della vittima  del reato  può attivare il percorso di mediazione penale e inviare il caso all’Ufficio di Mediazione presso il comune di Palermo ( con competenza per tutti i reati commessi nelle provincie di Palermo, Trapani ed Agrigento )  per la verifica della fattibilità del percorso mediativo ( cfr linee guida nella apposita  sezione) .

La mediazione penale: "è il procedimento che permette,alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle  difficoltà derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo indipendente (mediatore)" (Raccomandazione (99)19 dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 15 settembre 1999).

Si tratta di un procedimento informale ispirato alla segretezza delle dichiarazioni, in cui le parti, guidate da un’equipe di esperti, hanno la possibilità di incontrarsi,  discutere del reato, dei suoi effetti sulla loro vita e sulle loro relazioni, e progettare modalità di comportamento futuro assumendosi, eventualmente anche impegni volontari di riparazione - simbolica o materiale - del danno causato”. 

L’ADESIONE E’ SPONTANEA  e LIBERA e può essere revocata in ogni momento.

Le fasi del processo:

Le indagini preliminari

Tale fase è svolta dal GIP, organo monocratico, che interviene per convalidare arresti, fermi e accompagnamenti dei minori, ovvero per disporre nei loro confronti l'applicazione di una misura cautelare su richiesta del Pubblico Ministero.

Le misure cautelari a cui possono essere sottoposti gli indagati minorenni:

prescrizioni inerenti attività lavorativa, di studio ovvero altre attività educative;

permanenza in casa;

collocamento in comunità;

custodia cautelare in un istituto penale per minorenni.

Su richiesta del Pubblico Ministero, il Gip inoltre pronuncia sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, quando risulta che il fatto di reato è tenue e che il comportamento posto in essere dal minore è stato occasionale.

L'udienza preliminare

E’ celebrata dal GUP – organo collegiale composto da un giudice togato e da due giudici onorari – ed è finalizzata a valutare la richiesta di rinvio a giudizio di un minore formulata dal pubblico ministero, cioè a pronunciarsi sulla necessità che venga sottoposto a processo.

Nel processo minorile l'udienza preliminare è la sede privilegiata per la definizione del procedimento.

Infatti, con il consenso dell'imputato, il GUP può pronunciare:

sentenza di non luogo a procedere per concessione all’imputato del perdono giudiziale

sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza penale del fatto

sentenza di non luogo a procedere per incapacità di intendere e volere ovvero di non raggiunta maturità dell’imputato (con eventuale applicazione di una misura di sicurezza, qualora se ne sia accertata la pericolosità sociale). 

sentenza di condanna o assoluzione all’esito di giudizio abbreviato.

Non è previsto il patteggiamento per gli imputati minorenni.

Il processo viene definito nella fase dell'udienza preliminare anche quando il Giudice, ritenuta la concreta possibilità di un'evoluzione positiva della personalità dell'imputato, sospende il processo nei suoi confronti, disponendo che egli segua un percorso rieducativo (cd. messa alla prova) secondo un programma concordato con gli  operatori dei servizi sociali (Ussm), al fine di verificare se, con il sostegno dei servizi sociali, riuscirà ad orientare la sua condotta su modelli di civile convivenza.

All'esito del periodo indicato, se la prova ha dato esito positivo, il giudice dichiara estinto il reato. In caso negativo il processo riprende il suo corso.

 Il dibattimento

Si celebra dinanzi ad un collegio composto da due magistrati togati e due giudici onorari quando non è stato possibile definire il procedimento all’udienza preliminare e il giudice dispone il rinvio a a giudizio.

 L’esecuzione della pena

E’ affidata sia ad un Collegio composto da due magistrati togati e due giudici onorari sia ad un Magistrato in composizione monocratica, e riguarda i soggetti condannati per reati commessi nella minore età.

La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età del condannato.

In tale fase si applicano integralmente le norme previste dalla L. 354\75 dell’ordinamento penitenziario.

 Nel Tribunale per i Minorenni di Palermo si celebrano:

due udienze penali dibattimentali ogni settimana, il martedì ed il II e IV venerdì del mese. 

tre udienze del Giudice per l'Udienza Preliminare ogni settimana, il lunedì, il martedì, il giovedì.

due udienze del Giudice delle Indagini Preliminari ex art. 26 e 27 DPR 448/88  il primo e terzo mercoledì di ogni mese.

due udienze di sorveglianza al mese, il  primo e il terzo lunedì.


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